PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della professione di guardia particolare giurata).

      1. Le guardie particolari giurate che prestano il loro servizio negli istituti di vigilanza privata durante l'espletamento delle loro funzioni agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato e sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. I consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza armata previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppressi.
      2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e le guardie particolari giurate ad essi appartenenti sono collocate in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, presso gli istituti di vigilanza privata.

Art. 3.
(Compiti).

      1. Le guardie particolari giurate, oltre quanto già previsto dalle norme vigenti in materia, svolgono i seguenti compiti:

          a) servizi di tutela della persona;

          b) servizi d'ordine, su richiesta delle regioni, province e comuni, di enti e organismi pubblici e privati nonché di soggetti privati.

 

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Art. 4.
(Accertamento dei requisiti).

      1. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata, disposta con decreto del Ministro dell'interno, gli istituti di vigilanza privata, tramite le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali degli aspiranti, nonché a verificare il conseguimento dell'idoneità degli stessi nelle prove di addestramento eseguite presso il poligono di tiro a segno nazionale.
      2. Le graduatorie degli aspiranti redatte ai sensi del comma 1 sono trasmesse al Ministro dell'interno ai fini dell'adozione dei decreti di nomina di cui al medesimo comma.

Art. 5.
(Dotazione e uniforme).

      1. Le guardie particolari giurate sono abilitate a usare segnali acustici e luminosi e palette, purché diversi da quelli in uso presso la Polizia di Stato ed esclusivamente in situazioni di emergenza.
      2. L'uniforme delle guardie particolari giurate è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi. L'uniforme è di colore blu.
      3. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata e i lampeggianti installati sugli stessi sono di colore blu, al pari dell'uniforme, e devono recare sulle fiancate la dicitura «guardia giurata» e i relativi fregi di riconoscimento.

Art. 6.
(Gradi).

      1. Gli istituti di vigilanza privata adottano i seguenti gradi funzionali:

          a) sottufficiali:

              1) guardia scelta;

 

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              2) appuntato;

              3) brigadiere;

          b) ufficiali:

              1) tenente;

              2) capitano.

Art. 7.
(Selezione e attività formativa).

      1. Gli istituti di vigilanza privata provvedono alla selezione degli aspiranti alla qualifica di guardia particolare giurata mediante la predisposizione di apposite prove selettive relative ai requisiti psico-fisici e attitudinali. Nelle prove selettive è prevista in particolare una prova di tiro, da tenere presso il poligono di tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione agli istituti.
      2. Gli istituti di vigilanza privata provvedono, altresì, alla formazione e all'aggiornamento delle guardie particolari giurate mediante:

          a) la diffusione di manuali recanti nozioni generali di diritto penale nonché delle norme in materia di ordine pubblico;

          b) la realizzazione di appositi corsi di addestramento presso il poligono di tiro a segno nazionale, da tenere almeno due volte all'anno;

          c) l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, tenuto conto dello sviluppo tecnico nel settore dei presìdi per la sicurezza pubblica nonché del mutamento della situazione relativa all'ordine pubblico determinato da nuovi fattori di rischio e pericolo.

Art. 8.
(Tesserino di riconoscimento).

      1. Le guardie particolari giurate sono dotate di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto competente per territorio, recante una fotografia in uniforme,

 

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nonché l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio, e numero di matricola.
      2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo ogni cinque anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 9.
(Elenco).

      1. Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo è istituito l'elenco delle guardie particolari giurate in cerca di occupazione.
      2. Le guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi istituiti ai sensi del comma 1.
      3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti, in caso di nuove assunzioni, ad attingere dalle graduatorie degli elenchi di cui al presente articolo.

Art. 10.
(Disciplina del lavoro).

      1. Gli istituti di vigilanza privata sono sottoposti alla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata.
      2. Ai fini della predisposizione dell'orario di lavoro deve essere previsto un numero massimo di ore di straordinario, oltre il quale è fatto assoluto divieto di prestare servizio. È altresì vietato rinunciare ai turni di riposo, fatta salva la possibilità di usufruirne in date diverse da quelle stabilite, purché rientranti nell'arco dello stesso mese.

Art. 11.
(Controllo e revoca).

      1. I sottufficiali e gli ufficiali della Polizia di Stato sono incaricati del controllo sull'operato delle guardie particolari giurate.

 

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      2. In caso di revoca del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati presso le questure. In caso di inadempienza, i questori ne dispongono il sequestro.

Art. 12.
(Criteri di rilascio della licenza
per l'esercizio dell'attività).

      1. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata è rilasciata prevedendo la presenza di un istituto per un ambito territoriale con un minimo di 100 mila abitanti, mediante indizione di un concorso pubblico, presieduto da una commissione speciale. La commissione è composta dal prefetto della provincia, in qualità di presidente, dal questore, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante della regione nominati dai rispettivi consigli, nonché da un rappresentante del comune ovvero dei comuni competenti per territorio.